Esistono due tipologie di affitto, a canone libero e a canone concordato.
Canone
Il locatore decide il prezzo del canone di affitto liberamente.
Durata 4+4
Nei contratti di locazione a canone libero la durata legale minima del contratto Γ¨ un elemento prefissato per legge in quattro anni. La legge prevede che, dopo il primo termine di durata, il contratto sia rinnovato automaticamente per ulteriori quattro anni.
Imposte
- lβaliquota (cedolare secca) Γ¨ pari al 21% del canone di locazione annuo;
- Imponibile irpef, IMU, TASI e quantβaltro tutte a prezzo pieno
Canone
Il proprietario dellβimmobile non potrΓ scegliere liberamente il prezzo dellβaffitto, ma dovrΓ fissarlo tenendo in considerazione un range specifico, fissato dallβaccordo territoriale di riferimento per il proprio Comune.
Durata 3+2
Lβaffitto a canone concordato prevede una durata di tre anni piΓΉ due anni di rinnovo automatico se entro il termine dei primi tre anni non viene data disdetta nei tempi previsti da proprietario o inquilino.
Imposte
I proprietari di casa che decidono di affittare casa con canone concordato, in base al Comune di residenza, possono, infatti, beneficiare di agevolazioni fiscali come: - imponibile irpef ridotto (la parte del canone, cioΓ¨, che va dichiarata sul 730 o sullβunico) del 66,5% invece dellβ85% ordinario; - imposta di registrazione ridotta allβ1,4% annuo sul valore del canone, invece del 2% - aliquota unica ridotta dal 21% al 10% per chi sceglie la cedolare secca.
Per quel che riguarda IMU e TASI sono invece previste due diverse tipologie di agevolazioni:
- la prima, di carattere nazionale, prevede la riduzione della base imponibile per il calcolo del 25%;
- la seconda, facoltativa e di carattere locale, autorizza i comuni a prevedere la possibilitΓ di ridurre lβaliquota ordinaria sugli immobili in affitto a canone concordato.
Nel contratto di locazione abitativa ad uso transitorio un soggetto (locatore) mette temporaneamente a disposizione di un altro soggetto (conduttore), per finalitΓ non turistiche, un immobile destinato ad abitazione dietro pagamento di un corrispettivo che puΓ² essere liberamente determinato dalle parti (canone libero), tranne in alcuni Comuni (canone fissato da accordi territoriali). Eβ un tipo di contratto di locazione abitativa utilizzato per esigenze temporanee non turistiche; esso deve contenere lβespresso riferimento allβesigenza transitoria, comprovata da idonea documentazione allegata al contratto stesso.
Canone
Il locatore decide il prezzo del canone di affitto liberamente.
Durata 1/18 mesi
Vi Γ¨ un minimo di 30 giorni ad un massimo di 18 mesi.
Imposte
- lβaliquota (cedolare secca) Γ¨ pari al 21% del canone di locazione annuo;
- Imponibile irpef, IMU, TASI e quantβaltro tutte a prezzo pieno
Disdetta
Non Γ¨ necessario dare la disdetta, ma, se le ragioni della transitorietΓ sono state poste dal locatore, Γ¨ necessario che questβultimo le confermi prima della scadenza, con apposita comunicazione al conduttore.
la legge non consente mai al locatore di recedere prima della scadenza del contratto, neanche se a prevederlo Γ¨ il contratto stesso (una clausola di questo tipo sarebbe infatti nulla). Il padrone di casa quindi, qualsiasi siano le sue ragioni, puΓ² solo limitarsi a mandare la lettera di disdetta, con un preavviso di sei mesi, dovendo perΓ² attendere β prima che questa possa avere effetto β la successiva scadenza del contratto. Solo allora questi potrΓ riprendere possesso del proprio immobile. Abbiamo anche detto che il primo rinnovo del contratto di locazione Γ¨ obbligatorio per il locatore e non per il conduttore. In altri termini:
- nel contratto a canone libero, dopo i primi 4 anni, il locatore non puΓ² dare disdetta e deve tollerare il rinnovo del contratto per altri 4 anni al termine dei quali invece potrΓ esercitare il diritto di recesso;
- nel contratto a canone concordato, dopo i primi 3 anni, il locatore non puΓ² dare disdetta e deve tollerare il rinnovo del contratto per altri 2 anni al termine dei quali invece potrΓ esercitare il diritto di recesso.
Tuttavia, la legge consente al locatore, in casi eccezionali, di recedere dallβaffitto giΓ alla prima scadenza, evitando cosΓ¬ il primo tacito rinnovo automatico. CiΓ² succede in alcuni casi specificamente elencati. Li riporteremo qui di seguito.
Destinazione dellβimmobile a uso proprio
Il locatore, persona fisica, puΓ² impedire che avvenga la rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza se ha intenzione di destinare lβappartamento ad abitazione oppure ad attivitΓ commerciale, artigianale o professionale propria o del coniuge (anche se legalmente separato), dei genitori, dei figli (legittimi o naturali) o dei parenti entro il secondo grado in linea retta. Sono esclusi il coniuge divorziato e il convivente.
Conduttore dispone di altro immobile
Il locatore puΓ² negare la rinnovazione del contratto giΓ alla prima scadenza se lβinquilino ha la disponibilitΓ (perchΓ© proprietario, usufruttuario, comodatario, ecc.) di un immobile idoneo ad essere adibito a propria abitazione nello stesso Comune. Naturalmente, tale immobile deve essere libero e immediatamente utilizzabile. Quindi, non Γ¨ consentita tale causa di recesso se lβappartamento dellβinquilino Γ¨ stato dato in affitto.
Mancato utilizzo dellβimmobile
Il locatore puΓ² negare il rinnovo automatico del contratto di affitto giΓ alla prima scadenza se lβinquilino, senza giustificato motivo, non occupa lβimmobile in modo continuativo.
Ricostruzione, demolizione e trasformazione dellβedificio
Il locatore puΓ² dare disdetta alla prima scadenza se lβappartamento fa parte di un edificio gravemente danneggiato che deve essere ricostruito o del quale deve essere assicurata la stabilitΓ .
Vendita a terzi dellβimmobile locato
Il locatore puΓ² rifiutare il rinnovo del contratto giΓ alla prima scadenza se ha intenzione di vendere lβappartamento dato in affitto sempre che non abbia la proprietΓ di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso, lβinquilino ha il diritto di prelazione.
Per quanto riguarda le spese di manutenzione del mobilio bisogna distinguere tra quelle di ordinaria e quelle di straordinaria manutenzione. Le spese di ordinaria manutenzione (ad esempio unβanta di un armadio che si stacca) spettano allβinquilino. Quelle invece di manutenzione straordinaria (ad esempio la rottura della caldaia o del piano cottura) β spettano al locatore.